La legge 104/92 è oggi il riferimento legislativo per “l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”. Si tratta di una normativa che si rivolge ai disabili e a chi vive con loro con l’obiettivo di sostenere l’autonomia e l’integrazione sociale della persona e l’aiuto personale e familiare con interventi in ambito psicologico, psicopedagogico e tecnico.
A chi si rivolge la Legge 104?
La legge 104/92 si rivolge alle persone diversamente abili ovvero a colui “che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”.
Queste persone hanno diritto alle prestazioni a loro vantaggio a seconda della minorazione subita, della capacità individuale residua e dell’efficacia delle terapie riabilitative. Non mancano alcune attenzioni anche ai familiari delle persone disabili che prevedono:
- coinvolgimento nei programmi di cura e riabilitazione della persona con handicap, in un percorso integrato di prestazioni sanitarie e sociali (Art. 7 comma 1);
- interventi di carattere socio-psicopedagogico, di assistenza sociale e sanitaria a domicilio, di aiuto domestico e di tipo economico (Art. 8, comma 1 a);
- il lavoratore dipendente e genitore di un figlio con handicap, o coniuge oppure parente di persona handicappata ha diritto ad appositi permessi retribuiti (Art. 33).
Come si accerta la situazione di disabilità?
La condizione di disabilità delle persone si accerta con una commissione medica presente nelle ASL di cui fanno parte anche un operatore sociale, un esperto sul tema e dal 2010 un medico INPS. Il riconoscimento delle agevolazioni previste dalla legge 104/92 si ottiene con una domanda presentata per via telematica all’INPS e la procedura prevede tre fasi:
1) Il medico curante compila il certificato introduttivo e lo trasmette all’INPS. Nel certificato il medico attesta la natura delle infermità invalidanti, riporta i dati anagrafici, le patologie invalidanti da cui il soggetto è affetto, le eventuali patologie stabilizzate o ingravescenti che danno titolo alla non rivedibilità e l’eventuale sussistenza di una patologia oncologica in atto.
2) Il cittadino presenta all’INPS la domanda, da abbinare al certificato medico. L’operazione avviene per via telematica. Può essere effettuata dal cittadino autonomamente o attraverso gli enti abilitati, come patronati sindacali, associazioni di categoria, CAAF e altre organizzazioni.
3) Se è necessario il medico può fare richiesta di visita domiciliare per il suo assistito altrimenti è sufficiente scegliere una data, fra quelle proposte dal sistema informatico, in cui effettuare la visita.
Da ricordare che l’assenza anche ad un’eventuale seconda visita di riconvocazione costituisce la rinuncia alla domanda. Essa perderà di efficacia e bisognerà ripresentare la richiesta da zero.
Le agevolazioni in ambito lavorativo previste dalla legge 104/92
La legge 104 prevede agevolazioni per chi assiste un parente o affine entro il terzo grado con disabilità. Tra i benefici c’è la facoltà di farsi trasferire nella sede più vicina al domicilio ed è possibile usufruire di permessi presentando l’apposita domanda. Possono beneficiare di tali presenti:
– I dipendenti in situazione di disabilità grave
– I dipendenti genitori che assistono figli di età inferiore ai tre anni in situazione di disabilità grave
– Il dipendente per assistere ciascun familiare in situazione di disabilità grave, compresi i dipendenti genitori che assistono figli di età superiore ai tre anni.
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